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1) La legge del
digiuno “obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non
proibisce di prendere un po’ di cibo al mattino e alla sera, attenendosi,
per la quantità e la qualità, alle consuetudini locali approvate”.
2) La legge dell’astinenza
proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande
che, ad un prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente
ricercati e costosi.
3) Il digiuno e l’astinenza, nel senso
sopra precisato, devono essere osservati il mercoledì delle ceneri
(o il primo venerdì di Quaresima per il rito ambrosiano) e il venerdì
della passione e morte del Signore nostro Gesù Cristo; sono consigliati
il sabato santo sino alla veglia pasquale.
4) L’astinenza deve essere osservata
in tutti e singoli i venerdì di Quaresima, a meno che coincidano
con un giorno annoverato tra le solennità (come il 19 o il 25 marzo).
In tutti gli altri venerdì dell’anno, a meno che coincidano
con un giorno annoverato tra le solennità, si deve osservare l’astinenza
nel senso detto oppure si deve compiere qualche altra opera di penitenza,
di preghiera, di carità.
5) Alla legge del digiuno sono tenuti tutti
i maggiorenni fino al 60o anno iniziato; alla legge dell’astinenza
coloro che hanno compiuto il 14° anno di età.
6) Dall’osservanza dell’obbligo
della legge del digiuno e dell’astinenza può scusare una
ragione giusta, come ad esempio la salute. Inoltre, “il parroco,
per una giusta causa e conforme alle disposizioni del vescovo diocesano,
può concedere la dispensa dall’obbligo di osservare il giorno
(...) di penitenza, oppure commutarlo in altre opere pie; lo stesso può
anche il superiore di un istituto religioso o di una società di
vita apostolica, se sono clericali di diritto pontificio, relativamente
al propri sudditi e agli altri che vivono giorno e notte nella loro casa”.
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